COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL CALCIATORE BARRACO DANIELE (MONTEPORZIO) DELLA SOCIETA’ MONTEPORZIO E DEL SUO PRESIDENTE DE LUCA ROSARIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL CALCIATORE BARRACO DANIELE (MONTEPORZIO) DELLA SOCIETA’ MONTEPORZIO E DEL SUO PRESIDENTE DE LUCA ROSARIO Il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare il calciatore Barraco Daniele tesserato con il Monteporzio, la società Monteporzio ed il Suo Presidente De Luca Rosario, per rispondere il primo della violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S., la seconda della violazione dell’articolo 2 comma 4 del C.G.S. ed il terzo per violazione dell’articolo 2 comma 1 C.G.S. . Nel deferimento si precisa che il calciatore Barraco ha partecipato in posizione irregolare, in quanto sprovvisto del tesseramento per la società Monteporzio, a dieci gare di campionato, prima di conseguire il tesseramento, a seguito dell’invio del modulo di aggiornamento tessera, l’8-2-2007. La società deferita ha fatto pervenire nei termini le proprie giustificazioni e nella riunione fissata per la discussione si è presentato il presidente De Luca sia in proprio che in rappresentanza della società mentre non compariva il calciatore deferito. La società giustifica l’evento con l’ignoranza della disposizione che impone il tesseramento ogni anno per i calciatori che ottengano lo svincolo ai sensi dell’articolo 32 bis delle N.O.I.F., in quanto non vi sarebbe stato alcun ostacolo a ritesserare il calciatore, svincolato al termine della stagione 2005-2006 e che aveva manifestato l’intenzione di proseguire nell’impegno agonistico con la società, tanto è vero che ha disputato pressoché tutte le gare di campionato ed ha poi contratto regolare tesseramento non appena appreso, a seguito di un reclamo, che la sua posizione non era regolare. Le asserzioni difensive della deferita appaiono effettivamente convincenti. Infatti non vi può essere altro motivo, se non quello della ignoranza della norma richiamata, per giustificare il mancato tesseramento di un calciatore libero e tesserabile senza altra formalità che la sottoscrizione del modulo di aggiornamento tessera. Il fatto che il calciatore abbia disputato praticamente tutte le gare di campionato apparendo in distinta con il proprio nome e senza alcun infingimento, denota la buona fede della società e dello stesso atleta che, evidentemente, ignorando la disposizione regolamentare, presumevano di trovarsi in posizione assolutamente regolare. Ad ulteriore conferma di tali deduzioni può portarsi anche la circostanza che il tesseramento sia stato contratto solo dopo l’arrivo di un reclamo che svelava alla società ed al calciatore l’errore in cui erano caduti. Ciò non di meno, pur avendo accertato tali circostanze, la violazione resta e deve essere sanzionata, pur riconoscendosi tutte le attenuanti del caso, e devono risponderne tutti i soggetti deferiti, responsabili sia direttamente che oggettivamente. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare al calciatore Barraco Daniele la squalifica per mesi uno, alla società Monteporzio l’ammenda di € 1.000,00 ed al Presidente De Luca Rosario la inibizione per mesi uno. Si comunichi agli interessati
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