COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 3.5.2007 (Gara: MARINO – FONTE MERAVIGLIOSA del 22.4.2007 – Campionato I Categoria
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 3.5.2007
(Gara: MARINO – FONTE MERAVIGLIOSA del 22.4.2007 – Campionato I Categoria
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione assunta in quanto, a suo dire, alla gara in questione avrebbero partecipato due calciatori nati il 1°.1.1984 e precisamente il portiere LEANDRI EMANUELE nato il 24.7.1987 che indossava la maglia n. 12 ed il n. 9 MELARANCI MARCO nato il 28.11.1985 poi sostituito al 20mo del secondo tempo dal n. 18 CIAGLIA ILARIO nato il 28.8.1984 e non solo uno come contestato;
osservato che l’assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali, anche se il Giudice Sportivo è stato tratto in errore dalla copia della lista allegata dalla Società FONTE MERAVIGLIOSA che non portava il nominativo del calciatore schierato come portiere che risulta abraso, e la lista allegata al referto risulta confusa e piena di cancellazioni;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo annullando la decisione del Giudice Sportivo impugnata e ripristinando il risultato acquisito sul campo
MARINO – FONTE MERAVIGLIOSA 2 – 0
Di comminare alla Società MARINO l’ammenda di € 50,00 per incompleta compilazione della lista;
La tassa reclamo va restituita.
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