COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ POLARIS CALCIO A 5 PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ POLARIS CALCIO A 5 PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2006 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Con atto del 17.11.2006 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società POLARIS, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5 indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 dell’1.7.2006.
La Società deferita ha presentato le proprie controdeduzioni.
Sostiene la Società POLARIS che non è stato possibile organizzare una squadra giovanile nei tempi dovuti, in conseguenza della fusione con altra squadra, ratificata pochi giorni prima la scadenza delle iscrizioni al Campionato.
Ha anche precisato la Società POLARIS che l’allestimento di una squadra Juniores non è stato anche possibile per i costi delle attrezzature sportive dei campi, del personale etc.. ed anche per altre motivazioni quali la vicinanza di altre scuole calcio ed il fatto di schierare una squadra non competitiva.
Questa Commissione Disciplinare non può non far presente che la richiamata disposizione non consente deroghe, ma solo una graduazione della pena a seconda delle indicazioni fornite dalla Società deferita.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di comminare alla Società POLARIS l’ammenda di € 500.
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