COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIOVENTU’ SORANA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TUZI GIOVANNI (TESS. FONTECHIARI) PARTECIPANTE ALLA GARA GIOVENTU’ SORANA – FONTECHIARI DEL 29.4.2007 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIOVENTU’ SORANA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TUZI GIOVANNI (TESS. FONTECHIARI) PARTECIPANTE ALLA GARA GIOVENTU’ SORANA – FONTECHIARI DEL 29.4.2007 - CAMPIONATO DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato preliminarmente che, secondo quanto previsto dal C.U. n. 69 della F.I.G.C., riportato integralmente sul Comunicato Ufficiale n. 74 dell’8.3.2007, i reclami avverso la posizione irregolare dei calciatori relativi alle ultime 4 gare di Campionato, debbono pervenire alla Commissione via telefax od altro mezzo idoneo a essere depositato presso la sede del Comitato Regionale Lazio entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara; rilevato altresì che il reclamo in questione risulta inviato a mezzo raccomandata AR il 3.5.2007 ed è pervenuto il 5.5.2007, e quindi ben oltre i termini perentori indicati; DELIBERA Di dichiarare il reclamo inammissibile. La tassa reclamo va incamerata.
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