COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BALDUINA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE FARASCIONI DANIELE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 4.5.2007

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. BALDUINA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE FARASCIONI DANIELE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 4.5.2007 ( Gara: I Terzi - Balduina Calcio del 1.4.2007 - Camp. III Categoria Roma ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: In sede di audizione, la reclamante ha precisato che il calciatore Farascioni, intervenuto, ,in qualità di capitano, per arginare l'impeto dei compagni, che circondavano l'Arbitro, aveva soltanto “ toccato ” il braccio di quest'ultimo, rivolgendogli nel contempo un apprezzamento irriguardoso. Esclusa ogni violenza o minaccia nei confronti del Direttore di gara, si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Nel referto arbitrale, fonte di prova privilegiata e degna di fede, è stato descritto dettagliatamente il comportamento del Farascioni, il quale, in occasione della veemente protesta collettiva per la convalida della rete avversaria, ha afferrato il braccio sinistro dell'Arbitro “ stringendolo energicamente, procurandomi dolore e facendomi arretrare per alcuni metri ”: Lo stesso calciatore aveva poi rivolto pesanti minacce al Direttore di gara ( “ non esci vivo da qui ” ), con atteggiamento intimidatorio. Giudicato del tutto intollerabile tale comportamento, si ritene tuttavia di ridurre leggermente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore FARASCIONI DANIELE dal 31 dicembre 2007 al 30 novembre 2007. La tassa di reclamo va restituita.
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