COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRIMAVALLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2010 A CARICO DEL CALCIATORE CONFALONE SIMONE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 29.3.2007 ( Gara: Primavalle – Acquacetosa del 20/3/07 – Camp. Jun Reg. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. PRIMAVALLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2010 A CARICO DEL CALCIATORE CONFALONE SIMONE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 29.3.2007 ( Gara: Primavalle - Acquacetosa del 20/3/07 - Camp. Jun Reg. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante, pur consapevole della gravità del gesto compiuto dal calciatore, ha invocato una riduzione della sanzione, in considerazione del fatto che il Confalone vive una difficile realtà familiare e ambientale, con pesanti riflessi sotto il profilo psicologico ed emotivo, tanto è vero che il giovane viene costantemente seguito da una psicologa, la quale ha confermato l'importanza, ai fini terapeutici, dell'attività sportiva svolta dall'interessato. La sussistenza di tali problemi di natura psicologica è stata adeguatamente documentata ed in effetti, anche le precisazioni fornite dall'Arbitro, in sede di supplemento, hanno confermato la fragilità emotiva del giocatore. Ciò posto, pur ribadendo la gravità del gesto compiuto dal Confalone ( sputo all'Arbitro ), questa Commissione – allo scopo di favorire il percorso rieducativo del giovane, che peraltro ha manifestato il suo pentimento, con una accorata lettera di scuse – ritiene di poter rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, anche in considerazione del fatto che l'attività svolta nel settore giovanile mira proprio a perseguire finalità educative. E, a tal riguardo, va apprezzato altresì l'impegno profuso dalla società ricorrente, la quale opera, come noto, in un contesto territoriale alquanto difficile. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore CONFALONE SIMONE dal 31 marzo 2010 al 31 marzo 2009. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it