COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD POL. CARSO AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 E L’INIBIZIONE PER MESI 12 E MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 67 del 29.11.2007)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD POL. CARSO AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 E L’INIBIZIONE PER MESI 12 E MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 67 del 29.11.2007) la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; uditi la parte ricorrente ed il rappresentante della Procura Federale che ha eccepito la mancata notificazione del gravame alla Procura ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; esaminati gli atti; osservato che il ricorso è inammissibile giacchè nelle carte del procedimento non si rinviene la prova che i reclamanti abbiano inviato alla parte contro interessata, nella fattispecie la Procura Federale, copia del gravame; rilevato che tale omissione, peraltro riconosciuta dai ricorrenti, comporta la violazione dell’art. 33 comma 5 CGS, da cui deriva de plano l’inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa versata.
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