COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SASSACCI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 49 DEL 31.1.2008 (Gara: SASSACCI – RONCIGLIONE del 25.1.2008 – Campionato C5 Serie D Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SASSACCI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 49 DEL 31.1.2008
(Gara: SASSACCI – RONCIGLIONE del 25.1.2008 - Campionato C5 Serie D Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
rilevato che dal referto di gara emerge che nonostante gli inviti del direttore di gara, per tutta la durata dell’incontro, nell’area degli spogliatoi, sostavano alcune persone che offendevano sia il direttore di gara che i giocatori della squadra avversaria.
Quanto al Dirigente Paone Alessandro, lo stesso, al termine dell’incontro, offendeva e minacciava reiteratamente il direttore di gara;
quanto ai giocatori: Scarinci Angelo, dalla panchina entrava in campo per proteste contro l’arbitro, lo spingeva alla schiena con forza facendolo cadere a terra e lo insultava; Stinchelli Fabio, questi, dalla panchina entrava in campo e spingeva con forza un avversario.
La ricorrente, in sede di audizione diretta precisava, riguardo all’ammenda a suo carico che proprio la particolare ubicazione logistica degli impianti di calcio a 5 esclude la completa possibilità di controllo di eventuali intemperanze dei sostenitori.
Invece, circa i comportamenti tenuti dal Dirigente Paone Alessandro, come quelli dei giocatori Scarinci Angelo e Stinchelli Fabio, la reclamante stessa dava una diversa e attenuata versione dei fatti correlati al comportamento dei propri tesserati, escludendo in particolare per la fattispecie inerente il calciatore Scarinci Angelo, sia gli insulti imputati a quest’ultimo che le conseguenze della sua azione, la quale a suo dire, non aveva provocato la caduta del direttore di gara.
Osservato che le ragioni della reclamante non possono essere prese pienamente in considerazione di fronte alle chiare e circostanziate risultanze del referto di gara che assurge a onte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., si può addivenire ad una parziale riduzione dei provvedimenti e delle squalifiche inflitte, onde adeguarle a più equa giustizia, ad eccezione di quella relativa alla condotta del dirigente Paone Alessandro, risultando la stessa estremamente antieducativa e antisportiva, con specifico riferimento alle reiterate offese rivolte al direttore di gara;
PERTANTO
Di ridurre l’ammenda a carico della Società ad Euro 100,00 e di ridurre le squalifiche inflitte al calciatore Scarinci Angelo dal 27.10.2008 al 30.6.2008, e al calciatore Stinchelli Fabio da 3 a 2 gare effettive.
Conferma l’inibizione al dirigente Paone Alessandro fino al 22.3.2008.
La tassa reclamo va restituita.
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