COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PERLA DEL TIRRENO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE LO BUE ROMINA E FINO AL 14.3.2008 A CARICO DELLA CALCIATRICE SCHERAUFEROVA ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008 (Gara: PERLA DEL TIRRENO – EURNOVA del 3.2.2008 – Campionato Femminile C11)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PERLA DEL TIRRENO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE LO BUE ROMINA E FINO AL 14.3.2008 A CARICO DELLA CALCIATRICE SCHERAUFEROVA ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008 (Gara: PERLA DEL TIRRENO – EURNOVA del 3.2.2008 – Campionato Femminile C11) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali osservato preliminarmente che non sono impugnabili, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., provvedimenti di squalifica ai calciatori fino a 2 gare effettive; considerato altresì che come detto più volte, in caso di contrasto tra quanto riferisce la reclamante (che gli schizzi di acqua sono stati lanciati all’arbitro non dalla calciatrice in epigrafe ma bensì da dirigenti presenti) e quanto riporta l’arbitro nel proprio rapporto (responsabile del gesto è stata la calciatrice SCHERAUFEROVA) prevale, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il contenuto del referto arbitrale che è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova; ritenuto che la sanzione applicata è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dalla calciatrice di cui trattasi nell’occasione; detto ciò questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso relativo alla squalifica per 2 gare nei confronti della calciatrice LO BUE ROMINA; di confermare la squalifica a carico della calciatrice SCHERAUFEROVA fino al 14.3.2008. La tassa reclamo va incamerata.
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