COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE POGGI RICCARDO (TESS. NUOVO TIRRENO LITTORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 24.1.2008 (Gara: CANTALICE – NUOVO TIRRENO LITTORIA del 20.1.2008 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE POGGI RICCARDO (TESS. NUOVO TIRRENO LITTORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 24.1.2008 (Gara: CANTALICE – NUOVO TIRRENO LITTORIA del 20.1.2008 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore, il quale nel confermare quanto già evidenziato nel proprio ricorso, tiene a precisare, dinanzi a questa Commissione Discipinare, che è stato mal interpretata la stretta di mano all’arbitro sicuramente decisa e che non è stata causa certamente di indietreggiamento dell’arbitro stesso. Ammette di aver rivolto espressione ingiuriosa al direttore di gara al quale però ha chiesto immediatamente scusa. Alla luce di quanto sopra detto, il calciatore chiede una rivisitazione della sanzione inflittagli dal competente Giudice Sportivo. Questo Organo di Giustizia Psortiva, dopo aver attentamente letto le carte in possesso, ritiene che le argomentazioni poste in essere dal calciatore in questione possono essere parzialmente assumibili, in quanto l’arbitro stesso, nel proprio rapporto pone in evidenza che il comportamento del POGGI è stato in effetti quello manifestato nel proprio ricorso dal giocatore di cui trattasi. Considerato tutto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale, ritiene che le motivazioni addotte dal calciatore POGGI RICCARDO a propria difesa possono essere parzialmente accolte, tenuto conto che la ocndotta del calciatore per quanto ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, non era finalizzata ad arrecare un danno alla persona del direttore di gara; che in effetti la sanzione possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità e quindi rapportata in relazione all’effettivo accadimento dei fatti. Detto ciò, questa Commissione Discplinare DELIBERA Di accogliere il ricorso presentato dal calciatore POGGI RICCARDO riducendo la squalifica dal 31.5.2008 al 31.3.2008. La tassa reclamo si restituisce.
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