COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. CITTA’ DI PRIVERNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI, DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.03.2008 DEL DIRIGENTE GIULIO MICCINILLI, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COM. UFF. N.73 DEL 13.12.2007. (GARA DI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI FASCIA “ B” , A.S.D CITTA’ DI PRIVERNO-VIRTUS CISTERNA DEL 08.12.2007)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. CITTA’ DI PRIVERNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI, DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.03.2008 DEL DIRIGENTE GIULIO MICCINILLI, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COM. UFF. N.73 DEL 13.12.2007. (GARA DI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI FASCIA “ B” , A.S.D CITTA’ DI PRIVERNO-VIRTUS CISTERNA DEL 08.12.2007) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo in epigrafe, visti gli atti ufficiali, sentita la Società ricorrente , osserva quanto segue: rilevato che dal referto emerge che a fine gara, una persona sconosciuta qualificatasi come il “Presidente della Società”, non inserita nella distinta di gioco, si introduceva arbitrariamente nello spogliatoio dell’arbitro, nonostante questi sulla soglia gli avesse intimato di uscire, facendo irruenza sulle cose e violenza sulla persona del direttore di gara; sbattendogli forzatamente la porta contro il ginocchio,spingendolo verso il tavolo, tirandogli due calci alla gamba sinistra, e cercando più volte e in diverse circostanze di colpirlo con due pugni sul viso. Neanche l’allenatore della Società istante, intervenuto e poi ammonito dallo stesso “Presidente” di uscire dallo spogliatoio dell’arbitro, riusciva a far desistere detta persona estranea, dalle continue aggressioni. Riuscito il direttore di gara ad aprire la porta del suo locale, e dopo un’altra aggressione del ”Presidente” volta a fermarlo, l’arbitro chiedeva aiuto al dirigente Miccinilli Giulio, che rimaneva indifferente girandogli le spalle. Successivamente in presenza degli agenti della polizia municipale intervenuti, il soggetto qualificatosi come “Presidente”, che aveva pure proferito nei confronti del direttore di gara parole offensive ed irriguardose, in fine giustificava il suo comportamento, con il motivo che lo stesso voleva spiegazioni dall’arbitro. Gli stessi agenti accompagnavano il direttore di gara fino alla propria auto. Osservato che la diversa versione dei fatti prospettata dalla Società come dal suo Presidente, che dichiarava, in sede di sua audizione di essere stato lui ad entrare nel locale riservato all’arbitro, non può essere presa in considerazione , perché contrastante con le chiare risultanze ufficiali del referto di gara , che come è noto per l’art.35 comma 1.1.del c.g.s. è fonte assoluta di prova. In special modo quando il direttore di gara denuncia il tragico occorso, messo in essere da una persona per di più non contemplata sulla lista di gioco; come le reiterate aggressioni, e tentativi di ingiustificabile violenza posta nei suoi confronti e ai suoi danni, unitamente alle parole sprezzanti pronunciate dall’intruso; prendendo pur atto della indifferenza del dirigente Sig. Miccinilli , che aveva comunque l’obbligo e il dovere di intervenire a sua difesa. Rilevato a prova della critica situazione, pure incidente sulla sicurezza dell’arbitro, che questi fu costretto ad uscire per riprendere la sua auto parcata nell’impianto, accompagnato dagli agenti della municipale solo dopo lo stemperarsi delle continue azioni del richiamato “Presidente”. Atteso che l’ammissione del Sig. Bruno Petrole, quale presidente della società ricorrente, in definitiva sminuisce ed attenua pure la responsabilità, ravvisabile nella fattispecie, a carico della A.S.D. Città di Priverno che in ogni modo avrebbe dovuto evitare tali incresciosi eventi; considerando che i fatti da sanzionare rivestono sicuramente, carattere di particolare gravità perché diretti contro la persona, la libertà e la dignità del direttore di gara, e ciò in riferimento anche alla condotta del dirigente Giulio Miccinilli. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, e in riforma del provvedimento adottato dal Giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio al Com. Uff. N.73 del 13.12.2007, di ridurre ad euro 500,00 l’ammenda a carico della A.S.D. Città di Priverno , confermando l’inibizione del dirigente Sig. Miccinilli Giulio, fino a tutto il 31.03.2008. La tassa reclamo versata, va restituita . Si comunichi da parte degli Uffici preposti, la presente decisione alla Procura Federale, per tutti i provvedimenti di sua competenza.
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