COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GROTTE DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008 (Gara: ALLUMIERE – GROTTE DI CASTRO del 3.2.2008 – Campionato di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GROTTE DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008
(Gara: ALLUMIERE – GROTTE DI CASTRO del 3.2.2008 – Campionato di I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata, assumendo che la sospensione della gara sarebbe stata conseguenza di una aggressione subita dai propri tesserati ad opera degli avversari e non già per una rissa generale, sottolineando altresì il risultato a suo favore al momento della sospensione;
considerato che l’arbitro ha precisato di aver sospeso la gara a seguito di una zuffa generale che aveva coinvolto numerosi tesserati di entrambe le squadre, dei quali solo due individuati con certezza;
rilevato pertanto che, prescindendo dalle modalità di innesco della rissa e del risultato della gara, la responsabilità della mancata conclusione della gara è da ascrivere ad entrambe le Società e la decisione del Giudice di primo grado appare corretta;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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