COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SALVUCCI RICCARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17/1/2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 17/1/08 ( Gara: World Sport Service – Forte Aurelio del 13/1/08 – Camp. JUN. PROV. RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SALVUCCI RICCARDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17/1/2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 17/1/08 ( Gara: World Sport Service - Forte Aurelio del 13/1/08 - Camp. JUN. PROV. RM ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato, osserva: Il ricorrente, pentito per il grave gesto di violenza compiuto nei confronti dell'Arbitro, dopo aver porto pubblicamente le sue scuse, ha invocato una riduzione della sanzione, proponendo a tal riguardo, anche la condanna ad una pena alternativa ed accessoria, consistente nell'obbligo di frequentare un corso per arbitri, terminato il quale con esito positivo, la squalifica dovrebbe essere ridotta, come elemento premiale della rieducazione del giocatore minorenne. Tale richiesta innovativa, che si ricollega peraltro ad alcune decisioni assunte in passato dagli organi disciplinari della UEFA e della FIFA, ( i giocatori Mark Van Bommel e Fabien Barthez, in aggiunta alla squalifica furono condannati infatti a svolgere servizi sociali, quali promuovere il fair play durante un torneo giovanile , avere incontri con gli arbitri, allenare giovani portieri ) non può essere accolta, in quanto, allo stato, nessuna Federazione, e neppure quella italiana, ha previsto l'applicazione di misure di questo tenore. Il che non esclude che “ de iure condendo ”, soluzioni di tal tipo, certamente auspicabili, possano trovare ingresso anche negli ordinamenti sportivi, come già avviene per la normativa statale. Fermo restando quanto sopra, questa Commissione ritiene tuttavia di poter parzialmente ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, considerate le seguenti circostanze attenuanti: il giocatore si è riconosciuto pienamente colpevole dei fatti addebitati; egli si è scusato pubblicamente con l'Arbitro per il grave gesto di violenza compiuto nei suoi confronti; il Salvucci ha 17 anni, e pertanto la sua giovane età non gli consente ancora di avere quel necessario controllo emotivo, che valga ad impedirgli gesti istintivi e sconsiderati, come quello di cui si è reso colpevole; il giocatore ha manifestato la sua disponibilità ad affrontare un percorso rieducativo, quale pena accessoria alla sanzione sportiva. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore SALVUCCI RICCARDO dal 17 gennaio 2013 al 17 gennaio 2012. La tassa di reclamo va restituita.
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