COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.500,00 COMMINATA CON DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 96 DEL 24-1-2008. GARA VJS VELLETRI – C.L. PRIVERNO CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.500,00 COMMINATA CON DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 96 DEL 24-1-2008. GARA VJS VELLETRI – C.L. PRIVERNO CAMPIONATO DI ECCELLENZA La Società reclamante ha dedotto l’ingiustizia della decisione impugnata ritenendo la sanzione comminata troppo gravosa rispetto agli addebiti. Nel reclamo viene esposta l’attività della Società nel reprimere le frange di tifosi ultras, peraltro poco numerose, e vengono sottolineati i risultati raggiunti in collaborazione con le forze dell’ordine, che hanno portato all’irrogazione di tre sanzioni amministrative di inibizione alla partecipazione ad eventi sportivi a carico dei tifosi più intemperanti. Il reclamo può essere solo parzialmente accolto. Invero, in ambito sportivo il comportamento dei sostenitori violenti non può che essere represso con l’applicazione di sanzioni a carico della Società, non essendovi altra sanzione praticabile che si mostri concretamente afflittiva. Ciò prescinde dal concreto comportamento della società sanzionata che risponde del fatto, prescindendo dalla colpa o dal dolo; l’applicazione della responsabilità oggettiva ha sempre costituito il normale modus operandi della giustizia sportiva, sostenuto da precise disposizioni del codice di giustizia sportiva. Anche in questo caso non vi è alcuna ragione per discostarsi da tale concetto e la presenza di reiterati cori insultanti nei confronti degli agenti delle forze dell’ordine, presenti nell’impianto per svolgere il loro prezioso ed insostituibile compito di prevenzione e repressione, costituisce il presupposto per una sanzione disciplinare congrua anche in presenza della contestata recidiva che la reclamante non ha contestato. Di tal guisa non può che riconoscersi una modesta attenuante, proprio per il comportamento della società che ha collaborato e collabora con le stesse forze dell’ordine per allontanare i facinorosi ed i violenti, essendo la Commissione consapevole che solo l’irrogazione di sanzioni alla società può dissuadere i sostenitori dal reiterare tali comportamenti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda da € 1.500,00 ad € 1.200,00. La tassa reclamo va restituita.
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