COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VELINIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27.6.2008 A CARICO DEI CALCIATORI PAULUCCI JACOPO E CRESCENZI SIMONE E FINO AL 30.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE GUERRIERI GIULIO CON C.U. N. 40 DEL 31.1.2008 (Gara: ALBA VILLA REATINA – VELINIA del 26.1.2008 – Jun. Prov. Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VELINIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27.6.2008 A CARICO DEI CALCIATORI PAULUCCI JACOPO E CRESCENZI SIMONE E FINO AL 30.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE GUERRIERI GIULIO CON C.U. N. 40 DEL 31.1.2008 (Gara: ALBA VILLA REATINA – VELINIA del 26.1.2008 – Jun. Prov. Rieti) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società VELINIA in via preliminare indica gli obiettivi della Società attraverso i quali intende sempre insegnare agli atleti principi di lealtà sportiva. Detto ciò, la ricorrente nel proprio ricorso contesta le sanzioni inflitte ai calciatori in epigrafe i quali, a fine gara, avrebbero solo contestato vivacemente l’arbitro, il quale aveva fischiato la fine della partita mentre il pallone stava entrando in rete. Addirittura il calciatore GUERRIERI GIULIO, a parere della reclamante, non si trovava insieme agli altri due compagni di squadra che ingiuriavano l’arbitro. Chiede conseguentemente la ricorrente che vengano rivisitate le sanzioni riportate in oggetto. La richiesta non può essere accolta. Infatti nel referto arbitrale e successivo supplemento, il direttore di gara riferisce che il GUERRIERI tentava di colpirlo con un calcio, mentre gli altri due PAOLUCCI e CRESCENZI tentavano di colpirlo con pugni e schiaffi. A questo punto appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che le argomentazioni poste in essere dall’A.S. VELINIA non possono essere prese in considerazione, in quanto in netto contrasto con quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto che, come detto più volte, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., è da considerarsi fonte di prova privilegiata e degna di fede. Confermata quindi la particolare gravità della condotta tenuta dai calciatori in questione nei confronti dell’arbitro, appaiono del tutto congrue e adeguate le sanzioni comminate dal competente Giudice Sportivo. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dall’A.S. VELINIA confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo si incamera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it