COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 4.4.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE SERGIO PRESUTTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON. C.U. N. 51 DEL 7.2.2008 (Gara: SANTAMARINELLESE – COMPAGNIA PORTUALE del 2.2.2008 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 4.4.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE SERGIO PRESUTTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON. C.U. N. 51 DEL 7.2.2008 (Gara: SANTAMARINELLESE – COMPAGNIA PORTUALE del 2.2.2008 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società COMPAGNIA PORTUALE propone reclamo avverso la squalifica del suo allenatore SERGIO PRESUTTI in quanto, pur non negando l’entrata in campo del PRESUTTI, afferma che lo stesso ha solo esitato a lasciare il campo dopo l’invito ad uscire rivoltogli dall’arbitro, per una garbata protesta avverso il provvedimento di allontanamento dal terreno di giuoco. La stessa società nega che il suo tesserato abbia insultato l’arbitro per tutta la durata della partita. Il ricorso non è fondato. In effetti il comportamento dell’allenatore non può che qualificarsi come rifiuto ad abbandonare il campo, dal momento che l’arbitro ha specificato che solo dopo il quarto invito il Sig. PRESUTTI si è deciso a lasciare il terreno di giuoco, e a seguito dell’intervento di un suo dirigente. Quanto agli insulti rivolti all’arbitro, la Società reclamante tace del tutto sulle gravi frasi ingiuriose indirizzate al direttore di gara a fine partita, come risulta dal referto arbitrale in possesso della società stessa. Invero la sanzione inflitta al Sig. PRESUTTI appare congrua, pertanto questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica fino al 4.4.2008 a carico dell’allenatore PRESUTTI GIORGIO. La tassa reclamo va incamerata.
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