COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 22.2.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE SGRULLETTA MARCO, DEL MASSAGGIATORE EMILIANO NOVELLI E DELL’ASSISTENTE ROSSANO RIGLIONI, E LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE FABIO RICCI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008 (Gara: POLI – BASILICA S. LORENZO del 2.2.2008 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 22.2.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE SGRULLETTA MARCO, DEL MASSAGGIATORE EMILIANO NOVELLI E DELL’ASSISTENTE ROSSANO RIGLIONI, E LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE FABIO RICCI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008
(Gara: POLI – BASILICA S. LORENZO del 2.2.2008 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva.
Il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. essendo le squalifiche del dirigente, massaggiatore e assistente inferiori alla soglia sanzionatoria prevista dalla richiamata norma.
Quanto alla squalifica del calciatore FABIO RICCI , la Commissione ritiene che il reclamo non abbia evidenziato elementi tali da legittimare l’accoglimento integrale del ricorso, Tuttavia, considerate le circostanza e il comportamento del calciatore – strattonamento e insulti - la Commissione stessa si persuade che la sanzione possa essere ridotta.
Pertanto
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore FABIO RICCI dal 30.6.2008 al 30.5.2008.
La tassa reclamo va restituita.
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