COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING VALMONTONE AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI CIBBA JACOPO, CARBONE TOMMASO, SALVITTI ALESSIO NONCHE’ DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE ROSSI ALFREDO PARTECIPANTI ALLA GARA SPORTING VALMONTONE – CITTA’ DI VALMONTONE DEL 26.1.2008 – CAMPIONATO ALLIEVI CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING VALMONTONE AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI CIBBA JACOPO, CARBONE TOMMASO, SALVITTI ALESSIO NONCHE’ DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE ROSSI ALFREDO PARTECIPANTI ALLA GARA SPORTING VALMONTONE – CITTA’ DI VALMONTONE DEL 26.1.2008 – CAMPIONATO ALLIEVI CALCIO A 5 La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori in epigrafe e del dirigente accompagnatore, in quanto in posizione di squalifica a seguito dei provvedimenti pubblicati nel C.U. 97 del 24.1.2008; rilevato preliminarmente che la posizione di squalifica del dirigente accompagnatore non incide sul risultato della gara; osservato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la posizione dei calciatori è effettivamente da considerare irregolare; DELIBERA Di comminare alla Società CITTA’ DI VALMONTONE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di € 75,00; di inibire il Dirigente accompagnatore Sig. ROSSI ALFREDO fino al 19.3.2008; di squalificare i calciatori CIBBA JACOPO, CARBONE TOMMASO e SALVITTI ALESSIO per una ulteriore giornata di gara. La tassa reclamo va restituita.
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