COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE MARRONE DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008 (Gara: TANAS CASALOTTI – OTTAVIA del 2.2.2008 – Campionato Jun. Reg.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 21/02/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.5.2008 A CARICO DEL CALCIATORE MARRONE DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 DEL 7.2.2008
(Gara: TANAS CASALOTTI – OTTAVIA del 2.2.2008 – Campionato Jun. Reg.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, il giocatore MARRONE, nel protestare per la concessione del calcio di rigore, dopo aver rivolto all’arbitro una espressione irriguardosa, assumeva nei confronti di quest’ultimo un atteggiamento eccessivamente invasivo, ma senza alcun intento di violenza;
che, pertanto, la sanzione inflitta andrà rivisitata alla luce delle effettive responsabilità del giocatore.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MARRONE DANILO dal 2 maggio 2008 al 15 marzo 2008.
La tassa reclamo va restituita.
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