COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ BORGOROSE 1981 E DEL SUO PRESIDENTE SIG. BARTOLOMEO GIAMPIERO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ BORGOROSE 1981 E DEL SUO PRESIDENTE SIG. BARTOLOMEO GIAMPIERO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società Borgorose e del suo Presidente per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 2/7/2007 punto 3 C ( lett. F ). Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione fissava alla data 20/2/08 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data è comparso per la Società il suo Presidente. E' presente il rappresentante della Procura Federale il quale, affermata la responsabilità dei deferiti, ha chiesto l'inibizione per gg.45 per il Presidente e l'ammenda di euro 800,00 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007-08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società. Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società l'ammenda di Euro 500,00.
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