COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. CAPODIMONTE CALCIO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. CARDARELLI MARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO .

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. CAPODIMONTE CALCIO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. CARDARELLI MARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO . Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società Capodimonte Calcio e del suo Presidente per la violazione dell'ari. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 2/7/2007 punto 3 C ( lett. F ). Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 20/2/08 la riunione per la discussione del deferimento stesso, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a difesa e di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta audizione è comparso per la Società il suo presidente Sig.Cardarelli Marco. E' presente il rappresentante della Procura Federale il quale, affermata la responsabilità dei deferiti, ha chiesto l'inibizione per gg.50 per il Presidente e l'ammenda di euro 800,00 a carico della Società. La Commissione non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007-08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi . Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società l'ammenda di Euro 500,00.
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