COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MIRTENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 02.05.2008 A CARICO DEL CALCIATORE POMPEI PAOLO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N.103 DEL 07.02.2008 ;(GARA: ASD MIRTENSE- POLISPORTIVA CANTALICE, DEL 03.02.2008), CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MIRTENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 02.05.2008 A CARICO DEL CALCIATORE POMPEI PAOLO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N.103 DEL 07.02.2008 ;(GARA: ASD MIRTENSE- POLISPORTIVA CANTALICE, DEL 03.02.2008), CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA La Commissione Disciplinare territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva quanto segue. Dal referto di gara emerge che alla fine dell’incontro, il giocatore Pompei Paolo, minacciava ed offendeva l’arbitro e poi lo attingeva al viso con acqua lanciata da una borraccia. La ricorrente offre una diversa e attenuata versione dei fatti, contestando che l’arbitro sia stato colpito dal getto d’acqua, ed escludendo la volontarietà dell’azione del suo calciatore, riconducibile invece ad un gesto di stizza. Pertanto la reclamante chiedeva la riduzione della squalifica inflitta. Le ragioni della Società non possono essere accolte, di fronte alla chiare risultanze ufficiali del referto, che ai sensi dell’art.35 comma 1.1. del c.g.s. costituisce piena prova sul comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolar modo nel considerare, sotto il profilo della sua interezza, connessione e continuità l’azione messa in essere dal Pompei Paolo, quando dapprima si avvicinava all’arbitro, ( nonostante fosse stato trattenuto da alcuni suoi compagni), con fare minaccioso proferendogli parole offensive, e poi quando riusciva a colpirlo al volto con un getto d’acqua fuoriuscito dalla borraccia. Considerato che i fatti da sanzionare rivestono carattere di gravità, perché rivolti contro la dignità della Persona del direttore di gara come delle stesse sue funzioni, si ritiene che la squalifica inflitta dal primo giudice appare equa e ben commisurata all’effettiva portata dei fatti. DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando il provvedimento adottato dal Giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio e quindi la squalifica del calciatore Pompei Paolo fino al 02.05.2008, come meglio riportata al com uff. n. 103 del 07.02.2008. La tassa reclamo versata va incamerata.
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