COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL100CELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FIORENZA PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 117 DEL 21.2.2008 (Gara: REAL CENTOCELLE – CUS ROMA del 16.2.2008 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL100CELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FIORENZA PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 117 DEL 21.2.2008 (Gara: REAL CENTOCELLE – CUS ROMA del 16.2.2008 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visot il reclamo in epigrafe, con il quale la Società REAL CENTOCELLE precisa che in effetti la porta dello spogliatoio dell’arbitro veniva, a fine gara, effettivamente presa a calci ma che non poteva però individuare i responsabili in quanto le porte erano chiuse. Tra l’altro il FIORENZA nonera presente al momento dei fatti acacduti in quanto si trovava nel proprio spogliatoio a farsi la doccia. Chiede quindi la Società REAL CENTOCELLE che la squalifica inflitta al calciatore di cui trattasi venga rivisistata. Dagli atti ufficiali che, come è ben noto, sono da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, risulta che il FIORENZA a fine gara colpiva la porta dello spogliatioio dell’arbitre al quale rivolgeva anche offese e minacce. Da quanto sopra appare evidente che l’arbitro ha accertato “de visu” il comportamento tenuto dal FIORENZA al termine dell’incontro e quindi le doglianze avanzate dalla reclamante non possono essere prese in considerazione, in quanto difformi da quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto. Detto ciò e ritenuto che la saznione inflitta al calciatore in argomento appare del tutto equa rispetto al comportamento tenuto dal FIORENZA nella circostanza. DELIBERA Di respingere il ricorso avanzato dalla Oscietà REAL100CELLE confermando la squalifica di 3 gare a carico del calciatore FIORENZA PIETRO. La tassa reclamo va incamerata.
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