COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ELDO IMPIANTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PROJA SIMONE (VELLETRI) NELLA GARA VELLETRI – ELDO IMPIANTI DEL 31-1-2008 CAMPIONATO CALCIO A 5 JUNIORES REGIONALE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ELDO IMPIANTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PROJA SIMONE (VELLETRI) NELLA GARA VELLETRI – ELDO IMPIANTI DEL 31-1-2008 CAMPIONATO CALCIO A 5 JUNIORES REGIONALE La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore Proja Simone (Velletri) per essere lo stesso nato il 2 aprile 1993 e, quindi, per essere di età inferiore a quella di quindici anni fissata come minimo per la partecipazione a gare di categoria Juniores; ritenuto preliminarmente che l’articolo 34 comma 3 delle N.O.I.F., consente la partecipazione di calciatori “giovani dilettanti”, quale il Proja, solo nell’attività delle categorie giovanili, salva l’autorizzazione speciale per i calciatori che abbiano compiuto il quindicesimo anno, per la partecipazione all’attività agonistica; che l’attività della categoria Juniores, proprio perché riservata, senza alcuna speciale autorizzazione, anche a calciatori infrasedicenni, non può che essere qualificata come attività giovanile organizzata dalla LND; che, altresì, il campionato Juniores è qualificato come attività giovanile, espressamente, nel comunicato ufficiale n. 1 della Stagione Sportiva 2007-2008 nella parte in cui viene fatto obbligo alle società partecipanti al campionato di calcio a 5 serie C1 di iscrivere una squadra al campionato Juniores, od alternativamente al campionato allievi organizzato dal settore, per assolvere all’obbligo di partecipazione all’attività giovanile; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo VELLETRI - EL.DO IMPIANTI 4 – 2 Di comminare l’ammenda di € 75,00 a carico della Società VELLETRI; Di inibire il Dirigente FALCONETTI CARLO fino al 21.3.2008; di squalificare il calciatore PROJA SIMONE per 1 gara. La tassa reclamo va incamerata
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