COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LE TORRI BARBARANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28.3.2008 A CARICO DEI CALCIATORI SARROCCO GIANLUCA, ROSELLI LUIGI E SANTORO ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 58 DEL 28.2.2008 (Gara: LE TORRI BARBARANO – GEDILA del 23.2.208 – Campionato III CategoriaViterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LE TORRI BARBARANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28.3.2008 A CARICO DEI CALCIATORI SARROCCO GIANLUCA, ROSELLI LUIGI E SANTORO ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 58 DEL 28.2.2008 (Gara: LE TORRI BARBARANO – GEDILA del 23.2.208 – Campionato III CategoriaViterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esamitati gli atti ufficiali; considerato che per quanto attiene al merito i comportamenti posti in essere dai calciatori in questione possono essere ricondotti ad un atteggiamento offensivo e minaccioso per il quale appare eccessiva la sanzione irrogata, che può essere pertanto ridotta entro limiti di minore gravità; tutto ciò premesso e considerato DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica dei calciatori SARROCCO GIANLUCA, ROSELLI LUIGI e SANTORO ALESSIO dal 28.3.2008 al 14.3.2008. La tassa reclamo va restituita.
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