COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE COLLA VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 119 DEL 21.2.2008 (Gara: ALGIAN VIAGGI – ROMA CALCETTO del 16.2.2008 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE COLLA VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 119 DEL 21.2.2008 (Gara: ALGIAN VIAGGI – ROMA CALCETTO del 16.2.2008 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni non possono ritenersi assumibili; che, in effetti, il comportamento del giocatore COLLA VALERIO deve essere ricondotto ad un atteggiamento minaccioso ed irriguardoso, anche reiterato, nei confronti del direttore di gara, a fronte del quale appare del tutto congrua e proporzionata la sanzione inflitta al calciatore; tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del giocatore COLLA VALERIO fino al 20.4.2008. La tassa reclamo va incamerata.
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