COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BUCRI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 26.2.2008 (Gara: TOR DE CENCI – PESCATORI OSTIA del 26.2.2008 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BUCRI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 26.2.2008
(Gara: TOR DE CENCI – PESCATORI OSTIA del 26.2.2008 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società PESCATORI OSTIA lamenta l’eccessiva sanzione comminata al calciatore BUCRI ALESSANDRO il quale ritenendosi vittima di una ingiustizia, protestava nei confronti dell’arbitro, con eccessivo nervosismo, tanto da essere espulso. Chiede quindi una rivisitazione della squalifica inflitta al BUCRI.
Considerato che la condotta posta in essere dal calciatore in argomento non era finalizzata ad arrecare alcun danno alla persona dell’arbitro e che il comportamento tenuto dal calciatore BUCRI può essere ricondotto nell’ambito di una vibrata protesta.
Ritenuto pertanto parzialmente assumibile la motivazione adottata a propria difesa dalla Società PESCATORI OSTIA;
DELIBERA
Di accogliere il ricorso presentato dalla Società PESCATORI OSTIA riducendo la squalifica del calciatore BUCRI ALESSANDRO da 3 a 2 gare effettive.
La tassa reclamo si restituisce.
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