COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGOROSE 1981 AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE COROVEI COSMIN (TESS. VALLE DEL FARFA) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGOROSE 1981 – VALLE DEL FARFA DEL 10.2.2008 – CAMPIONATO I CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGOROSE 1981 AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE COROVEI COSMIN (TESS. VALLE DEL FARFA) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGOROSE 1981 – VALLE DEL FARFA DEL 10.2.2008 – CAMPIONATO I CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore COROVEI COSMIN (VALLE DEL FARFA) in quanto, a suo dire, non in regola con il tesseramento in quanto non stabilmente residente sul territorio nazionale da almeno un anno;
rilevato, per contro, che il calciatore COSMIN risulta regolarmente tesserato dal 19.10.2007 con la Società VALLE DEL FARFA con lo status “dilettante comunitario” per il quale non è richiesta la stabile residenza da almeno un anno;
ritenuta la posizione del calciatore assolutamente regolare;
DELIBERA
Di confermare il risultato acquisito sul campo:
BORGOROSE 1981 – VALLE DEL FARFA 0 – 1
La tassa reclamo va incamerata.
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