COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAPISEBAMOLESE AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PASQUAZI LUIGI , MARIANI RODOLFO, NAPOLITANO ANDREA (TESS. VIS CAVE) PARTECIPANTI ALLA GARA VIS CAVE – LAPISEBAMOLESE DEL 27.1.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAPISEBAMOLESE AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PASQUAZI LUIGI , MARIANI RODOLFO, NAPOLITANO ANDREA (TESS. VIS CAVE) PARTECIPANTI ALLA GARA VIS CAVE - LAPISEBAMOLESE DEL 27.1.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori PASQUAZI, MARIANI e NAPOLITANO in quanto non avevano scontato le squalifiche loro inflitte nelle gare di Play Off del Campionato Provinciale di III Categoria di Frosinone; osservato che i calciatori in questione risultano squalificati in gare del Torneo “LINO MENOTTI” e non già dei Play Off come erroneamente affermato; rilevato che le squalifiche in questione, essendo riferite ad un Torneo Ufficiale, esauriscono il loro effetto nell’ambito della manifestazione e quindi gli eventuali residui non vanno scontati nella stagione successiva; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: VIS CAVE – LAPISEBAMOLESE 2 – 1 La tassa reclamo va incamerata.
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