COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DEL 14.2.2008 (Gara: COM. DIL. FOGLIANESE – MONTEFIASCONE del 10.2.2008 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DEL 14.2.2008 (Gara: COM. DIL. FOGLIANESE – MONTEFIASCONE del 10.2.2008 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante ha proposto ricorso nei termini a questo Organo Giudicante e, perliminarmente ritiene troppo gravosa la sanzione comminatagli, in considerazione dei fatti realmente accaduti. Successivamente evidenzia la ricorrente che la Società non è mai stata sanzionata per le intemperaze dei propri sostenitori e che nelle ultime tre stagioni sportive è risultata la prima nella Coppa Disciplina. Analizzando quanto refertato dal Collaboratore del Direttore di gara, la reclamante ammette la veridicità del contenuto stesso, ad eccezione del lancio di sputi che non si è verificato. Evidenzia però la Società MONTEFIASCONE che le frasi gravemente ingiuriose e minacciose sono state rivolte all’assistente arbitrale dal papà dell’ex allenatore, esonerato il lunedì precedente alla gara in questione. Purtroppo i tentativi per riportarlo ad una condotta più corretta da parte dei Dirigenti della reclamante, sono risultati inutili perché il predetto genitore sembrava pervaso da una crisi isterica. La Società ha per l’occasione inviato una lettera – di cui allega copia – alla persona di cui sopra contestandogli il comportamento tenuto e l’obbligo a partecipare al pagamento dell’ammenda in quanto responsabile dell’accaduto. Questa Commissione Disciplinare Territoriale ha esaminato con particolare attenzione il caso segnalato e non può non mettere in evidenza il comportamento fattivo tenuto dalla Società MONTEFIASCONE nella circostanza e, quindi, ritenere parzialmente assumibili le circostanziate situazioni evidenziate, in base alle quali è convincimento di questo Organo Giudicante che la sanzione dell’ammenda comminata alla Società possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità; ciò detto questa Commissione Disicplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso riducendo l’ammenda a carico della Società MONTEFIASCONE da € 500 a € 300. La tassa reclamo si restituisce.
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