COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA E LA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DI VICCARO SEVERINO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 DEL 14.2.2008 (Gara: SAN LORENZO – SONNINO del 10.2.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA E LA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DI VICCARO SEVERINO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 DEL 14.2.2008 (Gara: SAN LORENZO – SONNINO del 10.2.2008 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società SAN LORENZO pone all’attenzione di questo Organo Giudicante il comportamento tenuto dal calciatore DI VICCARO SEVERINO, dopo l’espulsione decretatagli dall’arbitro per somma di ammonizioni. Precisa la ricorrente che, al di la di quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto, il DI VICCARO non colpiva con uno schiaffo alla schiena l’arbitro, ma gli poggiava una mano sulla spalla per richiamarne la propria attenzione. Tale gesto veniva compiuto alle spalle dell’arbitro in quanto questi, una volta presa la decisione nei confronti del calciatore, si allontanava senza voltarsi indietro e non permettendo alcuna sorta di dialogo. Per quanto attiene l’ammenda comminatagli, la Società pur censurando il comportamento verbale dei propri tifosi (che avviene in quasi tutti i campi sportivi). Precisa che il lancio di un mozzicone di sigaretta è stato sicuramente un gesto isolato, non volontario che casualmente raggiungeva l’arbitro a causa della vicinanza della rete di recinzione del campo di giuoco agli spalti. Chiede la reclamante alla luce delle suesposte precisazioni una rivisitazione dei provvedimenti disciplinari adottati a suo carico. In effetti questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver attentamente analizzato l’andamento dei fatti si è resa conto che alcune considerazioni esposte dalla ricorrente possono essere parzialmente prese in considerazione. Infatti si può ragionevolmente condividere quanto sostiene la ricorrente e cioè che il DI VICCARO, per farsi ascoltare dall’arbitro, lo raggiungeva con un colpo alla schiena, mentre il direttore di gara si allontanava per evitare qualsiasi dialogo con il calciatore. Da ciò si può dedurre che il gesto compiuto dal calciatore in questione, pur censurabile sotto il profilo sportivo, non sia stato di particolare violenza, ma certamente gravemente scorretto, ingiustificato ed irrispettoso nei confronti dell’artibtro deputato a dirigere l’incontro. A parere di questa Commissione Disciplinare Territoriale, le argomentazioni poste in essere dalla Società SAN LORENZO in merito all’ammenda inflittagli non sono assumibili, anche se la stessa sanzione va rapportata comunque entro limiti di minore gravità e ricondotta ad una sanzione abitualmente irrogata dagli Organi Giustizia Sportiva per casi simili. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Società SAN LORENZO riducendo la squalifica del calciatore DI VICCARO SEVERINO al 30.9.2008 e l’ammenda a € 300. La tassa reclamo va restituita.
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