COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 151) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. GAETA Srl AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO DA SCONTARE NEL CORRENTE CAMPIONATO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 84 del 3.1.2008) (152) – APPELLO DEL SIG. COSMO BUCCARELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 84 del 3.1.2008)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 151) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. GAETA Srl AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO DA SCONTARE NEL CORRENTE CAMPIONATO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 84 del 3.1.2008) (152) – APPELLO DEL SIG. COSMO BUCCARELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 84 del 3.1.2008) Con distinti atti del 4.2.2008, la Polisportiva Gaeta Srl ed il Sig. Cosmo Buccarello, già Presidente della stessa all’epoca dei fatti di che trattasi, hanno impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio, con CU n. 84 del 3.1.2008, riconoscendo la Società direttamente responsabile per i fatti ascritti al proprio Presidente, ha comminato alla prima la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica e l’ammenda di € 5.000,00 ed al secondo l’inibizione per mesi 6 (sei). Alla riunione del 29.02.2008, previa riunione dei procedimenti di cui in epigrafe su concorde istanza delle parti, i reclamanti hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi reclami e il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma della decisione impugnata. Il procedimento trova origine nel deferimento proposto dalla Procura federale nei confronti degli odierni appellanti a causa della protesta, attuata da un delegato del Sig. Cosmo Buccarello alla gestione della Società, consistita nel non far partecipare le compagini femminili e giovanili della Polisportiva ad alcune gare dei rispettivi campionati, per cui le stesse erano già state sanzionate ai sensi dell’art. 53 NOIF. Nei rispettivi atti di impugnazione, gli appellanti hanno lamentato, in via principale, la omessa pronuncia, da parte della Commissione di I° grado, in ordine all’eccezione di improponibilità del deferimento per la violazione del divieto del “ne bis in idem”, in via gradata hanno chiesto la revoca della penalizzazione e la riduzione dell’ammenda nei limiti richiesti dalla Procura Federale ovvero € 3.000,00. Il reclamo del Sig. Cosmo Buccarello è infondato e va pertanto rigettato mentre quello della Società deve essere accolto. Il motivo con il quale gli appellanti hanno denunciato il vizio di omessa pronuncia in ordine alla eccezione di improponibilità del deferimento per la violazione del “ne bis in idem” è fondato ma porta a conseguenze giuridiche diverse nel senso qui di seguito chiarito. La Commissione Disciplinare Territoriale, effettivamente, ha omesso di pronunciarsi in merito alla eccezione sollevata della quale, però, si potrà avvalere unicamente la Società. Difatti, è evidente che la Polisportiva, sanzionata, ai sensi dell’art. 53 NOIF, tante volte quante sono state le rinunce alle gare indicate nel deferimento, è stata nuovamente giudicata, e soprattutto sanzionata, per gli stessi fatti, anche se a titolo diverso e, quindi, anche nell’ipotesi prevista dall’art. 4, co. 1, CGS. Il Sig. Buccarello, pertanto, deve essere ritenuto l’unico responsabile della condotta antisportiva allo stesso contestata, ancorché posta in essere dal Sig. Magliozzi, in quanto, delegando la gestione della Società ad un terzo ed essendo a conoscenza della forma di protesta che lo stesso intendeva attuare, ha mostrato, colpevolmente, una passiva acquiescenza e, quindi, accettazione di tutte le conseguenze derivanti dal suo operato, da cui l’imputazione di che trattasi. Pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale andrà confermata sul punto, dovendo invece essere riformata relativamente alla responsabilità della Società per i motivi già illustrati. P.Q.M. Accoglie l’appello proposto dalla Polisportiva Gaeta Srl, confermando, nel resto, la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. Dispone l’incameramento della sola tassa versata dal Sig. Cosmo Buccarello.
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