COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA A.C.D. APRILIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FAVANO MATIAS, MARQUEZ GUSTAVO, AMASSOKA LAURENT, BOGDANOV KRASSIMIR, E DEI CALCIATORI DI RISERVA ANDRADA MAURO E ROMERA FERNANDO (POMEZIA) PARTECIPANTI ALLA GARA POMEZIA – APRILIA DEL 2-12-2007 CAMPIONATO DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA A.C.D. APRILIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FAVANO MATIAS, MARQUEZ GUSTAVO, AMASSOKA LAURENT, BOGDANOV KRASSIMIR, E DEI CALCIATORI DI RISERVA ANDRADA MAURO E ROMERA FERNANDO (POMEZIA) PARTECIPANTI ALLA GARA POMEZIA – APRILIA DEL 2-12-2007 CAMPIONATO DI ECCELLENZA
La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori in epigrafe in quanto la società Pomezia avrebbe violato gli articoli 40 comma 11 e 11 bis delle N.O.I.F. ;
osservato preliminarmente che la posizione dei calciatori di riserva non utilizzati nella gara non determina l’applicazione della sanzione di perdita della gara, invocata dalla reclamante;
osservato altresì che il calciatore Bogdanov Laurent risulta aver acquisito lo status di dilettante straniero con vincolo pluriennale e quindi non rientra tra i casi di applicazione delle disposizioni citate;
osservato inoltre che i calciatori Favano, Marquez, Andrada e Romero risultano cittadini italiani e residenti stabilmente in Italia come da documentazione anagrafica acquisita dalla Commissione ed hanno dichiarato, all’atto del primo tesseramento, il nome della società estera con quale sono stati precedentemente tesserati, osservando le disposizioni di cui all’articolo 40 n. 11.3 N.O.I.F., così come attestato dall’Ufficio centrale dei Tesseramenti della F.I.G.C.;
osservato infine che il calciatore Amassoka è qualificato come dilettante straniero ed è stato regolarmente autorizzato nella corrente stagione sportiva, assolvendo quindi a tutti gli adempimenti di cui alla citata disposizione;
ritenuto quindi che la società Pomezia ha schierato in campo un solo calciatore dilettante straniero, perfettamente in regola con la disposizione che la reclamante assumeva essere stata violata;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo
POMEZIA - APRILIA 1 - 1
La tassa reclamo va incamerata.
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