COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AQUINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO FAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DEL 14.2.2008

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AQUINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 700 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO FAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DEL 14.2.2008 (Gara: SPORTING PONTECORVO – AQUINO del 10.2.2008 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la reclamante; considerato che le argomentazioni addotte dalla stessa, a sostegno dell’invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in particolare per quanto concerne il lancio della lattina vuota caduta a circa un metro dall’arbitro, episodio accaduto a pochi secondi dal termine dell’incontro (49mo del secondo tempo), occorre considerare che i tifosi dell’Aquino, squadra vittoriosa in campo avverso, non avevano alun mmotivo per porre in essere comportamenti di protesta nei confronti dell’arbitro, Tutto ciò premesso e ritenuto; DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda a carico della Società AQUINO da € 700,00 a € 400,00. La tassa reclamo va restituita.
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