COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUADALUPEROS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE RAIA VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 117 DEL 21.2.2008 (Gara: COLLI PORTUENSI – GUADALUPEROS del 17.2.2008 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUADALUPEROS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE RAIA VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 117 DEL 21.2.2008 (Gara: COLLI PORTUENSI – GUADALUPEROS del 17.2.2008 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata osserva: a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che l’acqua della borraccia avrebbe attinto involontariamente il polpaccio dell’arbitro, a seguito del gesto di insofferenza che il calciatore RAIA VALERIO avrebbe compiuto nei confronti di un proprio compagno che lo stava rimproverando per le occasioni da goal mancate. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Tale richiesta non può essere accolta. Nel referto arbitrale – fonte id prova privilegiata e degna di fede – il Direttore di gara ha infatti dettagliatamente descritto l’episodio, ribadendo la volontarietà del gesto. L’arbitro ha inoltre precisato di aver visto chiaramente il gesto del giocatore in quanto si voltava spesso e il suo sguardo nell’occasione incrociava il gesto del tesserato. Confermata la volontarietà del lancio dell’acqua contro l’arbitro, deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore RAIA VALERIO fino al 30.4.2008. La tassa reclamo va incamerata.
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