COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS PILASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIONFI SERGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 28.2.2008 (Gara: BAGNOREGIO – VIRTUS PILASTRO del 24.2.2008 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS PILASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIONFI SERGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 28.2.2008 (Gara: BAGNOREGIO – VIRTUS PILASTRO del 24.2.2008 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società VIRTUS PILASTRO contesta con il reclamo proposto la veridicità del contenuto arbitrale sostenendo che il calciatore CIONFI SERGIO si attendeva, per un fallo commesso, un cartellino giallo e non quello rosso con cui gli veniva comunicata l’espulsione dal terreno di giuoco. Non risponde al vero che il proprio calciatore non volesse subito uscire dal campo, ma chiedeva solo spiegazioni in merito al provvedimento adottato dall’arbitro nei suoi confronti. Considerato che talune osservazioni avanzate dalla reclamante possono essere condivise da questa Commissione Disciplinare Territoriale, in quanto è pur vero che il CIONFI profferiva solo espressione offensiva all’arbitro e che successivamente, in effetti, chiedeva, anche se con foga, chiarimenti circa il provvedimento dell’espulsione comminatagli dall’arbitro. Detto ciò, questo Organo Giudicante ritiene che la sanzione possa essere lievemente ridimensionata e riportata entro limiti di minore gravità, conseguentemente DELIBERA Di accogliere il reclamo presentato dalla oscietà VIRTUS PILASTRO riducendo la squalifica del calciatore CIONFI SERGIO da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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