COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SANTARELLI DARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 21.2.2008 (Gara: TOR SAPIENZA – LADISPOLI del 17.2.2008 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 121 del 13/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SANTARELLI DARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 21.2.2008
(Gara: TOR SAPIENZA – LADISPOLI del 17.2.2008 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostengno della riduzione della squalifica inflitta al calciatore SANTARELLI DARIO non possono essere assumibili;
che, in effetti, la versione fornita dalla predetta Società TOR SAPIENZA contrasta con gli atti ufficiali di gara ed in particolare con il referto arbitrale fonte privilegiata di prova, nel quale si addebita al citato giocatore una condotta ingiuriosa ed irriguardosa, anche al termine della gara;
che, pertanto, la sanzione inflitta appare congrua e proporzionata al comportamento posto in essere dal calcaitore SANTARELLI DARIO;
tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore SANTARELLI DARIO per 3 gare.
La tassa reclamo va incamerata.
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