COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ US TUFELLO , AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA STESSA, DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SIG.ROSSI MARCO FINO AL 22.2.2008, DI SQUALIFICA PER 1 GARA A CARICO DELL’ALLENATORE SIG. RECCHIA FABIO E PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIG. RELLA ANTONIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 106 DEL 07.02.2008 (GARA DI CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI ROMA : MONTELIBRETTI CALCIO – U.S.TUFELLO DEL 02.02.2008)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ US TUFELLO , AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA STESSA, DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SIG.ROSSI MARCO FINO AL 22.2.2008, DI SQUALIFICA PER 1 GARA A CARICO DELL'ALLENATORE SIG. RECCHIA FABIO E PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIG. RELLA ANTONIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 106 DEL 07.02.2008 (GARA DI CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI ROMA : MONTELIBRETTI CALCIO - U.S.TUFELLO DEL 02.02.2008) La Commissione Disciplinare territoriale, letto il reclamo in epigrafe e visti gli atti ufficiali, osserva quanto segue: premesso che in via preliminare sono da stralciare dal ricorso di cui trattasi , le posizioni inerenti le squalifiche del dirigente Rossi Marcello e dell’allenatore Recchia Fabio, nonché quella del calciatore Rella Antonio , perché i provvedimenti in esame non possono essere assoggettati ad alcun gravame , ai sensi dell'art.45 del comma 3 dei c.g.s. Tanto meno può essere presa in considerazione la richiesta contestuale delle posizioni irregolari di alcuni giocatori del Montelibretti calcio, che in verità risulta essere irrituale e carente nei termini propri del procedimento, in merito all’ onere di notifica dell'istanza da parte della ricorrente stessa, alla Società controparte e ciò per quanto contemplato dall’art.46 comma 5 del c.g.s. Rilevato in fine, che per quanto eccepito circa l'ammenda di €150,00 a carico della Società , la medesima deve intendersi comminata per effetto della prima rinuncia. DELIBERA Di respingere il reclamo , confermando conseguentemente ogni provvedimento emesso dal Giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio. La tassa reclamo va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it