COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI S. SEVERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAIELLI FRANCESCO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VILLELLA RODIO FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 13.3.2008 (Gara: MAGLIANA – AMATORI S. SEVERA del 9.3.2008 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI S. SEVERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAIELLI FRANCESCO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VILLELLA RODIO FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 13.3.2008 (Gara: MAGLIANA – AMATORI S. SEVERA del 9.3.2008 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva che il comportamento del calciatore PAIELLI FRANCESCO è da censurare in quanto al momento dell’espulsione dal campo apostrofava con frasi ingiuriose il direttore di gara. Per quanto concerne il successivo comportamento del PAIELLI, consistente nel richiedere spiegazioni nell’espulsione all’arbitro in maniera insistente, si ritiene che quest’ultimo atteggiamento del PAIELLI sia stato dettato dal nervosismo della precedente espulsione e che lo stesso modo di agire, seppur vigoroso ed insistente, non sia divenuto mai minaccioso. Per quanto riguarda il calciatore VILLELLA RODIO FEDERICO, lo stesso oltre ad ingiuriare pesantemente il direttore di gara, lo minacciava gravemente Tale comportamento del VILLELLA proseguiva anche nell’intervallo e grazie all’aiuto dei dirigenti di casa, l’arbitro non veniva mai in contatto con lo stesso calciatore. Seppur censurabile e scorretto, il comportamento del VILLELLA non è mai sconfinato in atteggiamenti violenti nei confronti del direttore di gara. Ritenute parzialmente assumibili le deduzioni della AMATORI S. SEVERA contenute nel ricorso nei confronti di PAIELLI FRANCESCO che di VILLELLA RODIO FEDERICO DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso della Società AMATORI S. SEVERA e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calcaitore PAIELLI FRANCESCO da 3 a 2 gare e da 5 a 4 gare per il calciatore VILLELLA RODIO FEDERICO. La tassa reclamo va restituita.
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