COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCALAMBRA SERRONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2008 A CARICO DEL CALCIATORE CAPONE MASSIMILIANO, E FINO AL 31/5/2008 A CARICO DELL’ALLENATORE CAZZADOR ALESSANDRO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOC. SCALAMBRA SERRONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 14/2/08 ( Gara: Scalambra Serrone – Rebibbia del 10/2/08 – Camp. I° CAT. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' SCALAMBRA SERRONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2008 A CARICO DEL CALCIATORE CAPONE MASSIMILIANO, E FINO AL 31/5/2008 A CARICO DELL'ALLENATORE CAZZADOR ALESSANDRO, NONCHE' L'AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOC. SCALAMBRA SERRONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 14/2/08 ( Gara: Scalambra Serrone - Rebibbia del 10/2/08 - Camp. I° CAT. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva: A motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto: che il giocatore Romani Francesco, e non già il n. 4 Capone Massimiliano, aveva appoggiato una mano sulla spalla dell'Arbitro, per richiamarne l'attenzione, ma senza strattonarlo; che l'Allenatore Cazzador Alessandro non aveva spintonato, né insultato l'Arbitro, e che lo stesso, dopo essere stato allontanato, era successivamente rientrato sul terreno di gioco, soltanto per soccorrere un Dirigente, vittima di un malore che il cancello del campo era stato aperto, nell'occasione, proprio per rendere possibile i soccorsi al suddetto Dirigente. Si è pertanto invocata una riduzione delle sanzioni ritenute eccessive. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha confermato che il giocatore che lo aveva strattonato per la maglia, in segno di protesta, rivolgendogli anche una frase irriguardosa, era stato proprio il n. 4 Capone Massimiliano; il che risultava comprovato anche dal fatto che detto giocatore, al termine dell'incontro, si era recato nel suo spogliatoio, accompagnato da un Dirigente, e gli aveva chiesto scusa per il comportamento avuto nei suoi confronti. Il Direttore di gara ha confermato altresì che l'Allenatore Cazzador Alessandro, dopo essere stato allontanato per aver rivolto espressioni offensive agli avversari, lo aveva insultato e minacciato pesantemente, spingendolo per tre volte, prima che i Dirigenti potessero intervenire e condurlo fuori dal campo, ove peraltro era rientrato subito dopo per insultare un proprio giocatore. L'Arbitro ha infine precisato che il Dirigente Franco Pio aveva avuto un malore, dopo che la partita era già terminata, e proprio in tale occasione alcune persone non autorizzate erano entrate dal cancello sul terreno di gioco, minacciandolo. Così ricostruito lo svolgersi dei fatti, questa Commissione ritiene di poter ridurre lievemente le sanzioni, sulla base delle seguenti considerazioni: il giocatore Capone, certamente colpevole di aver strattonato l'Arbitro per la maglia ,non ha tuttavia rivolto a quest'ultimo alcun insulto; l'Allenatore Cazzador, dopo essere stato allontanato, ha in effetti minacciato e insultato l'Arbitro, spingendolo ripetutamente, ma allorquando è rientrato in campo per inveire contro un suo giocatore, non ha reiterato le offese nei confronti del Direttore di gara; l'apertura del cancello del campo, a fine gara, è stata effettuata soltanto per favorire l'ingresso dei soccorritori, a seguito del malore che aveva colpito un Dirigente, sicché la concitazione del momento non ha consentito un rigoroso controllo delle persone entrate in campo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore CAPONE MASSIMILIANO dal 30 aprile 2008 al 15 aprile 2008, la squalifica dell'Allenatore CAZZADOR Alessandro dal 31 maggio 2008 al 15 maggio 2008, l'ammenda a carico della Soc. SCALAMBRA SERRONE da € 200,00 a € 100,00. La tassa di reclamo va restituita.
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