COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MARANO EQUO 2004 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/5/2008, A CARICO DEL CALCIATORE IACONETA EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 21/2/08 ( Gara: Marano Equo – Anticoli del 17/2/08 – Camp. III Categoria Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. MARANO EQUO 2004 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/5/2008, A CARICO DEL CALCIATORE IACONETA EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 21/2/08 ( Gara: Marano Equo - Anticoli del 17/2/08 - Camp. III Categoria Roma ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto che l'autore del lancio dello scarpino contro l'Arbitro sarebbe stato il calciatore De Santis Federico e non già il calciatore Iaconeta Emanuele. All'uopo, si è anche prodotta una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del medesimo giocatore De Santis. Ascoltato in sede di supplemento il Direttore di gara ha confermato il giocatore che gli aveva lanciato lo scarpino, mentre egli dialogava con alcuni dirigenti vicino al proprio spogliatoio, era stato certamente il calciatore Iaconeta Emanuele, in quanto, dopo il lancio, aveva atteso che il giocatore si voltasse per controllarne il numero della maglia, che era precisamente il “ 9 ” ; numero che, dalla lista, corrispondeva appunto al suddetto calciatore. L'Arbitro ha anche escluso, nella maniera più assoluta, che l'autore del gesto potesse essere stato il calciatore De Santis Federico, e ciò in quanto egli ricordava perfettamente le caratteristiche fisiche di quest'ultimo, avendolo espulso al 45° del s.t., dopo che detto giocatore lo aveva aggredito con una mano al collo, a causa del rigore concesso agli avversari. Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro – fonte di prova privilegiata e degna di fede – deve quindi escludersi ogni possibilità di dubbio circa l'identità del calciatore, che ha compiuto il grave gesto sanzionato dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore IACONETA EMANUELE fino al 31 maggio 2008. La tassa di reclamo va incamerata.
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