COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICALVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 A CARICO DEL CALCIATORE MATTEI DOMENICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 31/1/08. ( Gara: Vicalvi – Ausonia del 27/1/08 – Camp. II° CAT. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VICALVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2011 A CARICO DEL CALCIATORE MATTEI DOMENICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 31/1/08. ( Gara: Vicalvi - Ausonia del 27/1/08 - Camp. II° CAT. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante ha lamentato la eccessività della sanzione inflitta al calciatore Mattei Domenico, facendo rilevare, a tal riguardo, che il comportamento, senz'altro censurabile, di quest'ultimo non era tuttavia diretto a mettere in pericolo l'incolumità dell'Arbitro. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che il calciatore Mattei, dopo aver protestato per una sua decisione tecnica, lo aveva spinto con forza con le mani sul petto, facendolo indietreggiare leggermente, e successivamente gli aveva stretto il viso con entrambe le mani, causandogli dolore all'occhio destro, senza conseguenze. L'Arbitro ha inoltre precisato che il giocatore, nell'occasione, non lo aveva insultato o minacciato, ma gli aveva rivolto soltanto un apprezzamento irriguardoso. Alla luce di tali precisazioni, deve quindi escludersi che al comportamento del giocatore possa attribuirsi il connotato dell'aggressività, intesa questa quale comportamento diretto ad arrecare intenzionalmente un danno fisico all'Arbitro. Il gesto del Mattei, il quale ha stretto il viso dell'Arbitro tra le sue mani, andrà quindi ricondotto nell'ambito di un gesto invasivo, assolutamente intollerabile, tanto più che, per la sua irruenza, ha causato dolore all'Arbitro, ma certamente non potrà essere considerato un atto di natura aggressiva. Sulla base di tali considerazioni, dovrà quindi rivisitarsi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle effettive responsabilità del giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore MATTEI DOMENICO, dal 30 giugno 2011 al 31.12.2009 La tassa di reclamo va restituita.
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