COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VALMONTONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 117 DEL 21.2.2008 (GARA: POLI – VALMONTONE DEL 16.2.2008 – CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VALMONTONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 117 DEL 21.2.2008
(GARA: POLI – VALMONTONE DEL 16.2.2008 – CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA)
La Commissine Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
ritenuto che allo stesso non è stata apposta la firma del Rappresentante Legale della Società, abilitato a sottoscrivere i reclami presentati dalla stessa;
questa Commissione Disciplinare Territoriale, in relazione a quanto stabilito dalle norme regolamentari
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo di cui trattasi, confermando le decisioni assunte dal Giudice Sportivo.
La tassa reclamo si incamera.
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