COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VICOVARO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 20.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MOLTONI PIERANGELO, FINO AL 31.3.2010 A CARICO DEL CALCIATORE ROBERTI FRANCESCO, FINO AL 31.3.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ZAPPUCCI MATTEO E FINO AL 30.6..2008 A CARICO DEL CALCIATORE MOZZETTA VINCENZO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 21.2.2008 (Gara: SAMPOLESE – VICOVARO DEL 17.2.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VICOVARO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 20.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MOLTONI PIERANGELO, FINO AL 31.3.2010 A CARICO DEL CALCIATORE ROBERTI FRANCESCO, FINO AL 31.3.2011 A CARICO DEL CALCIATORE ZAPPUCCI MATTEO E FINO AL 30.6..2008 A CARICO DEL CALCIATORE MOZZETTA VINCENZO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 21.2.2008
(Gara: SAMPOLESE – VICOVARO DEL 17.2.2008 – CAMPIONATO II CATEGORIA)
La Società VICOVARO ha proposto reclamo nei termini a questa Commissione Disciplinare Territoriale avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo.
Lamenta preliminarmente la ricorrente che la ricostruzione dei fatti, così come refertati dall’arbitro, non risulta veritiera. Evidenzia innanzitutto il comportamento provocatorio minaccioso tenuto dall’arbitro nei onfronti dei propri calciatori ed elenca una serie di decisioni disciplinari assunte dal direttore di gara, alcune delle quali inesistenti. Anche in sede di audizione, il Presidente della Società VICOVARO ha confermato tutte le accuse sopra riportate, evidenziando altresì che all’interno del campo di gioco si trovava il papà di un calciatore della squadra di casa, qualificatosi commissario di campo e che durante l’incontro è sembrato che l’arbitro avesse un rapporto di amicizia o conoscenza con alcuni calciatori locali tanto da chiamarli per nome.
L’arbitro, ascoltato da questa Commissione, preliminarmente ha confermato tutto quanto riportato sul referto originario ed in particolare la grave aggressione subita dai calciatori MOLTONI e ROBERTI, precisando però che per quanto attiene il ZAPPUCCI quest’ultimo, approfittando della confusione che si era creata, è pur vero che lo colpiva con un calcio al fondo schiena, ma senza l’intento di provocargli un danno fisico.
Ha anche specificato meglio il comportamento del calciatore MOZZETTA ritenendo il gesto sicuramente minaccioso, ma non con l’intenzione di volerlo colpire.
Ha precisato infine di non avere conoscenze dirette tra i calciatori e dirigenti di entrambe le squadre.
Da una attenta analisi di quanto rappresentato dalla Società VICOVARO e da alcune precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che alcune argomentazioni poste in essere dalla ricorrente possano essere considerate assumibili in relazione agli effettivi comportamenti tenuti dai calciatori ZAPPUCCI e MOZZETTA in occasione dei gravi episodi accaduti nel corso dell’incontro oggetto del presente ricorso.
Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di confermare le squalifiche inflitte ai calciatori MOLTONI PIERANGELO fino al 20.2.2013 e ROBERTI FRANCESCO fino al 31.3.2012;
di ridurre la squalifica inflitta al calcaitore ZAPPUCCI MATTEO al 30.6.2009 e al calciatore MOZZETTA VINCENZO al 31.3.2008.
La tassa reclamo si restituisce.
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