COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VIGNANELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA STESSA, DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE BEVILACQUA RICCARDO FINO AL 30.6.2008, DI SQUALIFICA FINO AL 15.2.2011 A CARICO DEL CALCIATORE LISI GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 58 DEL 28.2.2008 (Gara: REAL VIGNANELLO – FESCENNIUM CORCHIANO del 23.2.2008 – Campionato C5 D VT)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VIGNANELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA STESSA, DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE BEVILACQUA RICCARDO FINO AL 30.6.2008, DI SQUALIFICA FINO AL 15.2.2011 A CARICO DEL CALCIATORE LISI GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 58 DEL 28.2.2008 (Gara: REAL VIGNANELLO – FESCENNIUM CORCHIANO del 23.2.2008 – Campionato C5 D VT) La Commissione Disciplinare fa seguito a quanto pubblicato sul C.U. n. 120 del 13.3.2008. Evidenzia la ricorrente nel proprio ricorso che il calciatore – allenatore LISI GIANLUCA non ha lanciato il pallone contro l’arbitro, in quanto intento a richiamare i propri atleti a rientrare nello spogliatoio e che, per quanto attiene ai fatti di fine gara, ritiene che gli stessi non sono da addebitare ai propri tifosi in quanto si trattava di semplici scambi di opinioni con i dirigenti della squadra avversaria. Questo Organo di Giustizia Sportiva, nel far preliminarmente presente che non può entrare nel merito delle decisioni tecniche assunte in campo dall’arbitro che sono di sua esclusiva competenza, ritiene che alcune argomentazioni poste in essere dalla Società REAL VIGNANELLO, possano essere prese parzialmente in considerazione; mentre non ritiene attendibile quanto sostiene circa il comportamento del LISI. Infatti l’arbitro al riguardo precisa nel proprio rapporto che lo stesso gli scagliava il pallone con violenza sul viso, procurando diffuso dolore alla testa, alle orecchie e agli occhi. In considerazione di tutto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ridurre l’ammenda a carico della Società REAL VIGNANELLO a 150 euro e l’inibizione del Dirigente BEVILACQUA RICCARDO al 15.5.2008. Di confermare la squalifica di LISI GIANLUCA fino al 15.2.2011. La tassa reclamo è già stata restituita con C.U. 120 del 13.3.2008.
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