COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIMI CALCI SORIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 58 DEL 28.2.2008 (Gara: ARLENESE – PRIMI CALCI SORIANESE del 23.2.2008 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIMI CALCI SORIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 58 DEL 28.2.2008
(Gara: ARLENESE – PRIMI CALCI SORIANESE del 23.2.2008 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la reclamante censura la decisione del Giudice Sportivo, che ha comunicato ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara, sostenendo che l’arbitro non avrebbe adottato tutti i provvedimenti in suo potere per portarla a termine;
considerato che, dal referto di gara, emerge che l’arbitro ha sospeso la gara in presenza di una rissa generalizzata che vedeva coinvolti tutti i calciatori presenti sul campo nonché numerosi spettatori, con un episodio anche di aggressione nei confronti di un calciatore ospite da parte di uno spettatore.
Rilevato che la decisione assunta dall’arbitro appare del tutto congrua rispetto agli occorsi anche in considerazione del fatto che il lungo periodo di gara ancora da giocare non rassicurava certo sulla possibilità di proseguire l’incontro senza ulteriori incidenti;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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