COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 4.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE MASSARO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 61 DEL 6.3.2008 (Gara: CIVITACASTELLANA – COMUNALE FOGLIANESE del 1°.3.2008 – Campionato Giovanissimi Fascia B Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 4.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE MASSARO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 61 DEL 6.3.2008 (Gara: CIVITACASTELLANA – COMUNALE FOGLIANESE del 1°.3.2008 – Campionato Giovanissimi Fascia B Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società COM. FOGLIANESE pone in evidenza che il comportamento del calciatore MASSARO nei confronti del direttore di gara non è stato particolarmente offensivo poiché intendeva, anche se con foga, chiedere spiegazioni sul rigore concesso alla squadra avversaria. In effetti dagli atti ufficiali risulta che il calciatore in questione ha rivolto insulti all’arbitro, senza però specificare il direttore di gara, i contenuti delle frasi rivoltegli. A questo punto appaiono condivisibili le rimostranze avanzate dalla ricorrente e pertanto la sanzione può essere ricondotta entro limiti di minore gravità. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore MASSARO GIOVANNI a 2 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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