COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DEL MEDICO SOCIALE REA ANGELO MARIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 26.2.2008 (Gara: VALMONTONE – TECCHIENA del 24.2.2008 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DEL MEDICO SOCIALE REA ANGELO MARIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 26.2.2008 (Gara: VALMONTONE – TECCHIENA del 24.2.2008 – Campionato Promozione) L’A.S.D. TECCHIENA ricorre avverso il provvedimento di inibizione fino al 30.6.2008 comminata dal Giudice Sportivo al medico sociale REA ANGELO MARIA, precisando che il suddetto dirigente non rivolgeva frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro e tantomeno minacciose e non era intenzionato a colpirlo. Per tali motivi chiede la ricorrente una riduzione della sanzione riportandola entro limiti di tre settimane. Dal referto arbitrale, che è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, risulta che il comportamento tenuto a fine gara dal medico sociale è stato di particolare gravità. Ha rivolto all’arbitro espressioni gravemente offensive, gli si avvicinava con aria minacciosa e muovendo il braccio voleva colpirlo con uno schiaffo, ma veniva bloccato da alcuni calciatori. Dinanzi gli spogliatoi lo insultava nuovamente e gravemente. Appare evidente il contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta dettagliatamente l’arbitro nel proprio rapporto, pertanto questo Organo di Giustizia Sportiva, riconoscendo la gravità e l’intollerabilità del compotamento tenuto dal medico sociale a fine gara, considera del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e per l’effetto conferma l’inibizione del medico sociale REA ANGELO MARIA fino al 30.6.2008. La tassa reclamo va incamerata.
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