COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI PRIVERNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE IAFRATE ANTONIO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VECCHIO EZIO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 117 DEL 6.3.2008 (Gara: STELLA POLARE – CITTA’ DI PRIVERNO del 2.3.2008 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI PRIVERNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE IAFRATE ANTONIO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VECCHIO EZIO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 117 DEL 6.3.2008 (Gara: STELLA POLARE – CITTA’ DI PRIVERNO del 2.3.2008 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: rilevato che dal referto emerge che al 40mo del secondo tempo il calciatore VECCHIO EZIO veniva espulso per espressione blasfema e a fine gara continuava ad offendere e minacciare l’arbitro. Al 46mo il calciatore IAFRATE ANTONIO veniva pure espulso per aver rivolto nei confronti dello stesso direttore di gara offese e minacce, unitamente ad un’espressione blasfema; così come durante l’incontro tessesrati non identificati rivolgevano insulti e minacce all’indirizzo dell’arbitro. Osservato che la diversa ed attenuata versione dei fatti prospettati dalla ricorrente, che peraltro non nega le frasi blasfeme nelle circostanze proferite, non può essere presa in considerazione, perché contrastante con le chiare e inoppugnabili risultanze ufficiali del referto di gara, che come è ben noto assurge a fonte privilegiata di prova sul comportamento tenuto in campo dai tesserati. In particolar modo, la condotta sicuramente degna di censura dei due giocatori che oltre a pronunciare espressioni blasfeme, mettevano in essere un atteggiamento lesivo dell’onore dell’arbitro oltre che minaccioso. Pertanto, alla luce dei fatti risulta essere sicuramente adeguata la sanzione inflitta ai due tesserati della società CITTA’ DI PRIVERNO, così come è equa l’ammenda nei confronti della stessa Società, quindi DELIBERA Di respingere il reclamo confermando i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va incamerata.
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