COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISOLA FARNESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELLAROSA GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 13.3.2008 (Gara: ISOLA FARNESE – ALBATROS del 9.3.2008 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISOLA FARNESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELLAROSA GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 13.3.2008
(Gara: ISOLA FARNESE – ALBATROS del 9.3.2008 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe
Esaminati gli atti ufficiali
Ritenuto che il comportamento del calciatore BELLAROSA GIULIANO al momento della notifica del provvedimento di espulsione, è da censurare in quanto proferiva reiteratamente frasi offensive nei confronti del direttore di gara;
osservato che il successivo comportamento del BELLAROSA, consistente nello sferrare un calcio al portoncino d’uscita del campo da gioco, è da attribuire ad un gesto di stizza del calciatore, dovuto alla precedente espulsione dal campo, comminatagli dal direttore di gara.
Ritenute parzialmente assumibili le deduzioni contenute nel ricorso presentato dalla società ISOLA FARNESE
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso della Società ISOLA FARNESE e per l’effetto riduce la sanzione a carico del calciatore BELLAROSA GIULIANO da 4 a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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